PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le indennità operative di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e successive modificazioni, e l'indennità pensionabile di cui alla legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, sono computate, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita del personale militare delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza determinata ai sensi del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Sulle indennità di cui all'articolo 1 è dovuto, a decorrere dal decimo anno antecedente alla decorrenza di cui al medesimo articolo 1, il contributo previdenziale obbligatorio a carico del personale iscritto alla gestione previdenziale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) - gestione ENPAS. Tale contributo è recuperato in quarantotto rate mensili sul trattamento economico di attività, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Per coloro che cessano dal servizio prima dell'integrale recupero del contributo, la somma residua è trattenuta in sede di pagamento dell'indennità di buonuscita.

 

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      2. Le amministrazioni competenti versano alla gestione previdenziale di cui al comma 1 il contributo, nella misura percentuale prevista dalla legislazione previgente, a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il conguaglio dei versamenti del contributo dovuto all'INPDAP - gestione ENPAS è effettuato entro trenta giorni dal predetto termine.
      3. La base di computo delle indennità operative di cui all'articolo 1, da includere nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita, è fissata nella misura dell'indennità di impiego operativo di base incrementata, per ogni anno di servizio prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo di venti anni, secondo le percentuali indicate nella tabella di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.
      4. Nei confronti dei dipendenti cessati dal servizio nei dieci anni antecedenti alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, il contributo è determinato con riferimento alle indennità di cui al medesimo articolo 1 spettanti nel periodo stesso per il grado, livello, qualifica o posizione giuridica rivestiti all'atto della cessazione dal servizio ed è trattenuto in sede di riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
      5. Le somme dovute a titolo di prestazioni ai sensi della presente legge, e quelle dovute per i contributi a norma del presente articolo, non danno luogo a corresponsione di interessi né a rivalutazione monetaria.
      6. Per la determinazione del contributo di riscatto di cui alla legge 6 dicembre 1965, n. 1368, le indennità di cui al comma 1 sono computate nella base contributiva per le domande di riscatto presentate dopo il centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

      1. Il trattamento di cui alla presente legge è applicato anche a coloro che sono

 

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cessati dal servizio nei dieci anni antecedenti alla data di decorrenza di cui all'articolo 1 e ai loro superstiti, nonché a coloro per i quali non sono ancora giuridicamente esauriti i rapporti attinenti alla liquidazione dell'indennità di buonuscita.
      2. L'applicazione della presente legge ai dipendenti già cessati dal servizio avviene a seguito di presentazione di domanda all'ente erogatore, su apposito modello, nel termine perentorio di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      3. La prestazione deve essere corrisposta: entro i due anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, per coloro che sono cessati dal servizio nel nono e nel decimo anno antecedenti la medesima decorrenza; entro i tre anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, per coloro che sono cessati dal servizio nel settimo e nell'ottavo anno antecedenti la medesima decorrenza; entro i quattro anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, per coloro che sono cessati dal servizio nel quinto e nel sesto anno antecedenti la medesima decorrenza; entro i cinque anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, per coloro che sono cessati dal servizio nel terzo e nel quarto anno antecedenti la medesima decorrenza; entro i sei anni successivi alla data di decorrenza di cui all'articolo 1, per coloro che sono cessati dal servizio negli ultimi due anni antecedenti la medesima decorrenza.

Art. 4.

      1. I giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la riliquidazione dell'indennità di buonuscita con l'inclusione delle indennità di cui all'articolo 1 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese tra le parti.
      2. I provvedimenti giudiziali non ancora passati in giudicato restano privi di effetto.

 

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Art. 5.

      1. Le spese sostenute dalla gestione ENPAS dell'INPDAP, al netto delle somme trattenute e recuperate, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita prevista dall'articolo 3, sono rimborsate dallo Stato con inizio dall'anno successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle effettive prestazioni erogate al personale di cui all'articolo 1.

Art. 6.

      1. All'onere relativo all'attuazione della presente legge, valutato in 18.592.448 euro per ciascuno degli anni 2006 e 2007, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.